Il 26 giugno 2008 la Regione Veneto ha promulgato la legge n. 4 con la quale ha apportato alcune importanti modifiche alla precedente Legge n. 25 del 30 ottobre 1998.
La nuova legge è entrata in vigore il 2 luglio 2008.
In particolare l'art. 37 ha sostanzialmente modificato il sistema sanzionatorio a carico degli utenti trasgressori.
La sanzione amministrativa è prevista da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all'euro superiore. Oltre al mancato acquisto del titolo di viaggio, alla sua obliterazione e alla sua conservazione per tutta la durata del viaggio, ora è prevista una sanzione pecuniaria di 6 euro qualora l'utente non abbia provveduto a convalidare il titolo che legittima il trasporto anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.
Si riportano di seguito i nuovi importi da addebitare ai viaggiatori irregolari:
- nell'ipotesi in cui il viaggiatore irregolare provveda al pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o presso gli uffici della Società entro 5 giorni successivi alla data di contestazione / notifica: euro 40,00 + euro 5,00 per spese di procedimento + titolo di viaggio + eventuali spese di notifica
- nell'ipotesi in cui l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore: euro 40,00 + euro 5,00 per spese di procedimento + titolo di viaggio + eventuali spese di notifica.
Qualora però egli presenti il documento, non regolarizzato successivamente alla data dell'accertamento della violazione, entro i cinque giorni successivi alla data di contestazione / notifica, la sanzione amministrativa diverrà: euro 6,00 + 5 euro per spese di procedimento + eventuali spese di notifica
- nell'ipotesi di pagamento della sanzione dopo il 5° ma entro il 60° giorno dalla data di contestazione / notifica: euro 50,00 + euro 5,00 per spese di procedimento + titolo di viaggio + eventuali spese di notifica
- nell'ipotesi di pagamento della sanzione dopo il 60° giorno dalla data di contestazione / notifica: importo stabilito dalla Provincia, per i servizi extraurbani, e dal Comune, per i servizi urbani, per un valore fino a 150 volte la tariffa ordinaria regionale + titolo di viaggio + spese di notifica.
Si precisa inotre che:
- nel caso di trasporto extraurbano, il valore della tariffa ordinaria viene calcolato dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere.
- trascorsi 60 giorni, i verbali insoluti verranno invitati, per i successivi adempimenti, all'Autorità competente che ha sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento dei trasporti pubblici di linea (Sindaco del Comune per i servizi di trasporto urbano, Presidente della Provincia per i servizi di trasporto extraurbano).