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Si ricorda, a tal proposito, che il titolo di viaggio svolge la funzione di scontrino fiscale ed è quindi valido quale documento probatorio di costo. Inoltre, ai sensi dell’art. 19-bis 1 del DPR 633 del 26.10.1972, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone.
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